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[Sacro Governo di MOT] Avviso a tutti i Naviganti
Regnus Motus sime,
viene
qui trascritto dalle teche del Sacro Governo di Mot, l`Editto del Porto
e dei Mari di MOT, in vigore a partire dalla data espressa, a scopo
informativo per tutti i Capitani e i proprietari di Vascello.
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Mot, Anno XIX - Mese 3° - Giorno 24°
1. PERMESSO di NAVIGAZIONE e APPRODO
Si
rende noto che entro la zona portuale dell`Approdo del Caos e su tutte
le acque all`interno e adiacenti al golfo del Regno di Mot. nel raggio
di DUE leghe marine dal molo, il permesso di:
~ Navigazione
~ Attracco e ormeggio al molo
~ Sosta e ancoraggio alla fonda
è
riservato soltanto ai Vascelli appartenenti e comandati da Cittadini
del Regno di Mot o comunque in possesso del Permesso di Navigazione e
Approdo rilasciato dal Sacro Governo di Mot.
2 IDENTIFICAZIONE e ISPEZIONE
Ai
comandanti di tutte le imbarcazioni avvistate all`interno del golfo di
Mot, verrà richiesto, a voce o per missiva, il Permesso di Navigazione e
Approdo, qualora ne fossero prive si procederà all’identificazione dei
seguenti dati:
~ Nome del proprietario e del Capitano
~ Cittadinanza del Capitano e del proprietario
~ Motivo della presenza della nave all`Approdo del Caos
~ Totale membri dell`equipaggio
~ Natura del carico
Nei
casi di mancata risposta o qualora non venisse resa nota l’identità del
Capitano e del proprietario o se tale identità, una volta dichiarata e
accertata, risultasse falsa o sospetta o costituente minaccia nei
confronti del Sacro Governo di Mot, l`imbarcazione subirà una immediata
ispezione da parte del Signore o Vassalli dei Mari di Mot, ovvero
controllo a bordo di stiva e alloggi, in presenza del Capitano e
relativo equipaggio.
3 ALLONTANAMENTI, RESPINGIMENTI
a)
In caso di opposizione all’ispezione, da parte del Capitano e del suo
equipaggio, sarà intimato l’Allontanamento immediato della nave dai mari
di Mot, se necessario con l’uso delle armi.
b) Al primo
avvistamento di nave identificata come nemica e/o di proprietà di
eretici, all`interno del golfo di Mot, essa sarà immediatamente
respinta, attaccata o affondata con ogni forza a disposizione.
4. FERMO, SEQUESTRO, CONFISCA
In
caso di assenza del Capitano e mancata risposta alle comunicazioni,
l`imbarcazione, sia ormeggiata al molo od ancorata alla fonda entro le
due leghe marine, subirà un Fermo e un controllo costante da parte del
Signore o Vassalli dei Mari di Mot, finchè il Capitano non si presenterà
alla Capitaneria dell`Approdo del Caos, entro novanta (90) giorni dalla
data di richiesta dell`identificazione.
Trascorso il prefissato
termine, l`imbarcazione sarà posta sotto Sequestro da parte del Sacro
Governo di Mot e tale procedura verrà comunicata in pubblica teca sia a
Mot che nel Granducato di Extremelot.
A partire dalla data di
pubblicazione dell’avvenuto sequestro, decorerranno altri novanta (90)
giorni, entro i quali il Capitano avrà l`ultima possibilità di
presentarsi alle autorità mottiane predisposte.
Trascorsi anche
questi sessanta giorni senza alcuna comunicazione, seguirà la Confisca
della nave da parte del Sacro Governo di Mot che ne acquisirà il pieno
possesso facendone l`uso che ne ritiene opportuno.
5. PROPRIETA` e COMANDO delle NAVI
Dalla
data di pubblicazione del presente Editto, tutti i vascelli
appartenenti e/o capitanati da Cittadini di Mot, verranno registrati e
sottoposti a regolare censimento dei vascelli mottiani.
E’ d’obbligo,
di conseguenza, per ogni proprietario e Capitano di vascello aventi
cittadinanza mottiana, presentarsi o scrivere missiva alla Capitaneria
di Mot, dichiarando la propria posizione a riguardo. Si esige la
medesima procedura per ogni vascello il cui Capitano vorrà fare
richiesta del Permesso di Navigazione e Approdo, e quindi poter sostare e
navigare nel golfo di Mot.
Se la nave dovesse essere venduta,
ceduta o se dovesse cambiare il Capitano, l`atto dovrà essere segnalato
al Sacro Governo di Mot, recandosi alla Capitaneria dell`Approdo del
Caos per comunicare il nome del nuovo proprietario e/o capitano perchè
si proceda all`identificazione.
Medusa
Signora dei Mari di Mot
Sacro Governo di Mot
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[GOVERNO DEL GRANDUCATO DI LOT]EDITTO X/XVI - NAVIGAZIONE, PORTI E ISOLE
Anno XIX - Mese 4° - Giorno 5°
IN NOME DEI NOBILI il Governo del Granducato decreta quanto segue:
I VASCELLI
ART. 1) PROPRIETA’ E COMANDO DI VASCELLI
Il
requisito minimo per diventare proprietario di una nave è essere
riconosciuti quali “Cittadini Emeriti” all’interno del Granducato di
Lot.
Ogni Cittadino può essere Proprietario di 3 navi.
Le
“Corporazioni di Lot”, ovvero: Gilde, Mestieri, Clan - escluso il
Paratico per cui non vale tale limitazione - hanno facoltà di risultare
intestatari di un massimo di 5 Vascelli quali loro proprietà.
Ogni Cittadino, può avere il comando di 3 navi.
ART. 2) VENDITA O DONAZIONE
In
caso di donazione, vendita o acquisto di una imbarcazione è necessario
rivolgersi ad un “Notaro di Governo” che ne autorizza l’atto e riscuote
le relative gabelle.
ART. 3) CAPITANO DI VASCELLO, BOLLA DI NAVIGAZIONE
Il
requisito minimo per ottenere la Bolla di Navigazione e quindi divenire
Capitano, è essere riconosciuti quali “Cittadini Emeriti”.
Il corso
per il conseguimento di tale Bolla è unico, viene svolto dall’Accademia
dei Ruoli e si articola in quattro lezioni effettuate a bordo.
La Bolla di Navigazione non è più ritenuta un documento obbligatorio per capitanare una nave.
ART. 4) ISPEZIONE, VASCELLO E STIVA
- in ogni porto del Granducato e Isole -
Le Corporazioni Nobiliari:
[I ]Armata Ducale Flotta Leviathan
Reggimento Atlantis,
Reggimento Mistral
Corpo dei Dragoni di Lot
Corpo delle Guardie Ducali,
Regia Compagnia delle Armi
Accademia dei Ruoli, in qualità di Corporazione in possesso dell’elenco Qualifiche e Bolle Navali
- presso i porti delle Colonie:
Milizie Coloniali
hanno
facoltà di eseguire “Ispezioni” a bordo dei Vascelli, alla presenza del
Capitano dello stesso Vascello, sia in navigazione, sia all’ormeggio
nei Porti del Granducato e nei Porti delle Isole Colonizzate.
Tale intervento necessita di immediata notifica, a seconda del luogo, alle relative cariche:
- al Governatore della Cittadella avente giurisdizione sul Porto del Sole;
- alla Corte di Madre Themis, avente giurisdizione sul Molo della Speranza, in Esperia;
- al Governatore delle Isole;
- ai Capi delle Colonie, sulle isole Colonizzate.
ART. 5) RITIRO BOLLA DI NAVIGAZIONE E FERMO, SEQUESTRO, CONFISCA, unitamente a REVOCA DEL FERMO DEL VASCELLO
Qualora
venissero rilevate scorrettezze o violazioni delle leggi vigenti si è
passibili di RITIRO BOLLA DI NAVIGAZIONE E FERMO, SEQUESTRO, CONFISCA
NAVE da parte delle Corporazioni competenti.
- previa convocazione
del Capitano di Vascello in questione presso il molo di ormeggio o
partecipazione dello stesso Capitano, in navigazione - le Corporazioni
competenti hanno piena facoltà di ritirare la Bolla al Capitano di
Vascello, per porre il documento sotto indagine presso la Corte di
Giustizia e hanno piena facoltà di “Fermo” del Vascello in caso di
verificate scorrettezze o violazioni delle leggi vigenti.
A tale
“Fermo” succederanno eventuali “Sequestro” e “Confisca”, oppure, “Revoca
del Fermo” , in base alle indagini a carico della Corte di Giustizia,
che potrà avvalersi della collaborazione delle Corporazioni competenti.
Ogni atto relativo sarà notificato, a seconda del luogo, alle relative cariche:
- al Governatore della Cittadella avente giurisdizione sul Porto del Sole;
- alla Corte di Madre Themis, avente giurisdizione sul Molo della Speranza, in Esperia;
- al Governatore delle Isole;
- ai Capi delle Colonie, sulle isole Colonizzate.
ART. 6) DIARIO DI BORDO
Sul
Diario di Bordo va inserita la descrizione del Vascello e luogo di
ormeggio, anche se in mare, alla fonda, con uso di ancora, a mezzo di
coordinate navali.
Inoltre va inserito l’elenco appartenenti a equipaggio e passeggeri.
ART. 6.1) AVVISTAMENTO IMBARCAZIONI
Qualora un’imbarcazione venisse avvistata, da terra o dal mare, sia essa:
- alla deriva,
- ormeggiata alla fonda
- ormeggiata al molo dei porti del Granducato,
- ormeggiata ai moli di isole colonizzate,
- ormeggiata ai moli di isole non colonizzate,
si procederà nel modo seguente:
il Capitano che avvista:
-
farà rapporto di avvistamento al Paratico, fornendo ogni notizia
possibile relativa al vascello avvistato, circa il nome riportato sulle
insegne, se presenti, l’aspetto del vascello stesso e, nel caso fosse
possibile salire a bordo, ogni altro dettaglio utile alla sua
identificazione.
- lascerà traccia di tale avvistamento, inchiodando una missiva alla porta della cabina del Capitano del vascello avvistato.
- attenderà una risposta, dal Capitano del vascello avvistato, per quindici (15) giorni.
- allo scadere di tale termine, il Capitano che avvista fornirà al Paratico la relazione dei fatti.
- il Paratico prenderà i provvedimenti del caso.
ART. 7) IL CAPITANO DI VASCELLO
Il
Capitano del vascello è reso responsabile riguardo ai membri componenti
l’equipaggio, in caso di posizioni scorrette ed eventuali conseguenze,
ne risponderà direttamente alla Corte di Giustizia. Inoltre è
considerato giudice e giuria dei reati commessi a bordo.
I
Clandestini: Il Capitano che scopre passeggeri clandestini a bordo, in
virtù del potere concessogli può disporne a sua discrezione.
ART. 8) CORTE DI GIUSTIZIA E CORPORAZIONI COMPETENTI
La Corte di Giustizia, al fine di approfondire ogni causa, potrà avvalersi della collaborazione delle Corporazioni:
Armata Ducale Flotta Leviathan
Reggimento Atlantis,
Reggimento Mistral
Corpo dei Dragoni di Lot
Corpo delle Guardie Ducali,
Regia Compagnia delle Armi
Accademia dei Ruoli, in qualità di Corporazione in possesso dell’elenco Qualifiche e Bolle Navali
Milizie Coloniali
ART. 9) ACCERTAMENTI AI MOLI, SEQUESTRO, CONFISCA, RIVENDITA
Accertata
la lunga permanenza, definita superiore ai 10 mesi, di un Vascello
presso un molo del Granducato o delle Isole Colonizzate, verrà disposta
un’ispezione e relativa indagine; qualora il Capitano risultasse assente
e non rispondesse alle missive inchiodate sulla porta della Cabina di
Comando dagli organi preposti entro novanta (90) giorni, la nave verrà
posta sotto sequestro; tale sequestro verrà reso pubblico nelle
pubbliche teche e, se il Capitano e il Proprietario del Vascello non
dovessero rispondere all’appello invocato a riguardo entro altri novanta
(90) giorni, verrà deliberata la confisca del Vascello.
La confisca
prevede il cambio di proprietà del Vascello dal Proprietario al Paratico
di Governo, alla presenza di un Notaro di Governo e di un Giudice della
Corte di Giustizia, e la successiva rivendita dell’imbarcazione in base
alle quotazioni di mercato a coloro che ne faranno ufficiale richiesta
al Paratico.
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COLONIZZAZIONI
Art. 1) PROPOSTA DI COLONIZZAZIONE
Per
poter presentare una proposta di colonizzazione al Governo che ne
valuterà la coerenza il candidato dovrà fornire plausibili e durature
credenziali , ovvero:
- Nulla osta da parte di almeno dieci (10)
sudditi del Granducato riconosciuti quali “Cittadini Emeriti” ,
attestante il desiderio di condividere il progetto e la volontà di
lavorare e costruire per i Nobili una Colonia abitabile.
- A seguito
firmare di proprio pugno un contratto con il Notaro adibito al compito,
attestante il proprio interesse a far crescere la colonia e renderla
utile e funzionale alle esigenze della Nobiltà, garantendone in prima
persona le richieste in esso contenute costantemente.
Art. 2) La colonia sarà ufficialmente
costituita e potrà dunque ricevere nulla osta sull`apertura dei cantieri
solo previa comunicazione pubblica, nel Bollettino di Governo, di tale
costituzione.
Art. 3) In assenza del Governatore delle Isole, il
Capo Colono assume funzioni legislative, impegnandosi a trasmettere
quanto prima i fatti avvenuti e per i quali è stato necessario un severo
intervento, alla Corte di Giustizia e al Governatore delle Isole.
Art.
4) In assenza di un Governatore o di suo delegato sull’isola il Capo
Colono può unire in matrimonio civile, previa autorizzazione del
Governatore, al quale sono comunque dovute le tasse di registro.
Art.
5) I cittadini di altri insediamenti non possono sfruttare le risorse
dell’isola senza formale autorizzazione del Capo Colono. Ai trasgressori
verranno applicate punizioni e sanzioni a discrezione del Capo Colonia
in questione.
Art. 6) Le licenze sulle isole e la loro regolamentazione sono equiparate a quelle per la terraferma.
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PORTI ISOLE E COLONIE
Le isole sono estensioni per mare delle terre del Granducato, proprietà dei Nobili, pertanto soggette alle leggi del Granducato.
Ogni isola deve avere un proprio Statuto interno.
Il
permesso di approdo ai moli delle Colonie è garantito a tutti i
natanti, salvo diversa disposizione del Capo della Colonia, che
notificherà al Governatore delle Isole e alla Corte di Giustizia le
motivazioni dei permessi negati.
I Capi Coloni hanno diritto di
promulgare bandi di arruolamento per i coloni, così come di gestire
l`appartenenza o meno ad una colonia dei cittadini, allontanandoli
qualora ritenuti inadatti alla nomina di colono.
Ogni Cittadino
Colono di Isola è libero di lasciare la Colonia , previa giustificazione
fornita al Capo della stessa Colonia, a discrezione del quale saranno
lasciati o tolti i beni ricevuti sull’isola a colui che l’abbandona.
Per il Governo del Granducato di Lot
wildheart