In questo numero:

Editoriale

01. Racconto del Mese

02. Gesta di Lot

03. Nuovi Racconti

04. Gilde e Mestieri

05. Clan del Mese

06. La vita di ...

07. De Mundi

09. Natura Amica

10. Calendario di Lot

11. Miti e Leggende

13. Concorso del Mese

14. Canto dei Bardi

15. Sapori e Colori

16. Armaguardia

18. La Clessidra Magica

19. Storie dell'Altro Mondo

20. Delle Razze e dei Clan

21. Vox Populi

22. Luoghi di Lot

 

 

 

 
Anno XVIII Mese 9° Giorno 14°
 

 

EDITTO X/XVI - NAVIGAZIONE, PORTI E ISOLE

Anno XVIII - Mese 8° - Giorno 9°


I VASCELLI

ART. 1) PROPRIETA’ E COMANDO DI VASCELLI
Il requisito minimo per diventare proprietario di una nave è essere riconosciuti quali “Cittadini Emeriti” all’interno del Granducato di Extremelot.
Ogni Cittadino può essere Proprietario di 3 navi.
Le “Corporazioni di Extremelot”, ovvero: Gilde, Mestieri, Clan - escluso il Paratico per cui non vale tale limitazione - hanno facoltà di risultare intestatari di un massimo di 5 Vascelli quali loro proprietà.
Ogni Cittadino, può avere il comando di 3 navi.

ART. 2) VENDITA O DONAZIONE
In caso di donazione, vendita o acquisto di una imbarcazione è necessario rivolgersi ad un “Notaro di Governo” che ne autorizza l’atto e riscuote le relative gabelle.

ART. 3) CAPITANO DI VASCELLO, BOLLA DI NAVIGAZIONE
Il requisito minimo per ottenere la Bolla di Navigazione e quindi divenire Capitano, è essere riconosciuti quali “Cittadini Emeriti”.
Il corso per il conseguimento di tale Bolla è unico, viene svolto dall`Accademia dei Ruoli e si articola in quattro lezioni effettuate a bordo.
La Bolla di Navigazione non è più ritenuta un documento obbligatorio per capitanare una nave.

ART. 4) ISPEZIONE, VASCELLO E STIVA
- in ogni porto del Granducato e Isole -
Le Corporazioni Nobiliari:
Armata Ducale Flotta Leviathan
Reggimento Atlantis,
Reggimento Legio Victrix,
Reggimento Mistral
Corpo dei Dragoni di Lot
Corpo delle Guardie Ducali,
Regia Compagnia delle Armi
Accademia dei Ruoli, in qualità di Corporazione in possesso dell’elenco Qualifiche e Bolle Navali
- presso i porti delle Colonie:
Milizie Coloniali

hanno facoltà di eseguire “Ispezioni” a bordo dei Vascelli, alla presenza del Capitano dello stesso Vascello, sia in navigazione, sia all’ormeggio nei Porti del Granducato e nei Porti delle Isole Colonizzate.
Tale intervento necessita di immediata notifica, a seconda del luogo, alle relative cariche:
- al Governatore della Cittadella avente giurisdizione sul Porto del Sole;
- alla Corte di Madre Themis, avente giurisdizione sul Molo della Speranza, in Esperia;
- al Governatore delle Isole;
- ai Capi delle Colonie, sulle isole Colonizzate.

ART. 5) RITIRO BOLLA DI NAVIGAZIONE E FERMO, SEQUESTRO, CONFISCA, unitamente a REVOCA DEL FERMO DEL VASCELLO
Qualora venissero rilevate scorrettezze o violazioni delle leggi vigenti si è passibili di RITIRO BOLLA DI NAVIGAZIONE E FERMO, SEQUESTRO, CONFISCA NAVE da parte delle Corporazioni competenti.
- previa convocazione del Capitano di Vascello in questione presso il molo di ormeggio o partecipazione dello stesso Capitano, in navigazione -
le Corporazioni competenti hanno piena facoltà di ritirare la Bolla al Capitano di Vascello, per porre il documento sotto indagine presso la Corte di Giustizia e hanno piena facoltà di “Fermo” del Vascello in caso di verificate scorrettezze o violazioni delle leggi vigenti.
A tale “Fermo” succederanno eventuali “Sequestro” e “Confisca”, oppure, “Revoca del Fermo” , in base alle indagini a carico della Corte di Giustizia, che potrà avvalersi della collaborazione delle Corporazioni competenti.
Ogni atto relativo sarà notificato, a seconda del luogo, alle relative cariche:
- al Governatore della Cittadella avente giurisdizione sul Porto del Sole;
- alla Corte di Madre Themis, avente giurisdizione sul Molo della Speranza, in Esperia;
- al Governatore delle Isole;
- ai Capi delle Colonie, sulle isole Colonizzate.

ART. 6) DIARIO DI BORDO
Sul Diario di Bordo va inserita la descrizione del Vascello e luogo di ormeggio, anche se in mare, alla fonda, con uso di ancora, a mezzo di coordinate navali.

ART. 7) IL CAPITANO DI VASCELLO
Il Capitano del vascello è reso responsabile riguardo ai membri componenti l’equipaggio, in caso di posizioni scorrette ed eventuali conseguenze, ne risponderà direttamente alla Corte di Giustizia. Inoltre è considerato giudice e giuria dei reati commessi a bordo.
I Clandestini: Il Capitano che scopre passeggeri clandestini a bordo, in virtù del potere concessogli può disporne a sua discrezione.

ART. 8) CORTE DI GIUSTIZIA E CORPORAZIONI COMPETENTI
La Corte di Giustizia, al fine di approfondire ogni causa, potrà avvalersi della collaborazione delle Corporazioni:
Armata Ducale Flotta Leviathan
Reggimento Atlantis,
Reggimento Legio Victrix,
Reggimento Mistral
Corpo dei Dragoni di Lot
Corpo delle Guardie Ducali,
Regia Compagnia delle Armi
Accademia dei Ruoli, in qualità di Corporazione in possesso dell’elenco Qualifiche e Bolle Navali
Milizie Coloniali

ART. 9) ACCERTAMENTI AI MOLI, SEQUESTRO, CONFISCA, RIVENDITA
Accertata la lunga permanenza, definita superiore ai 10 mesi, di un Vascello presso un molo del Granducato o delle Isole Colonizzate, verrà disposta un’ispezione e relativa indagine; qualora il Capitano risultasse assente e non rispondesse alle missive inchiodate sulla porta della Cabina di Comando dagli organi preposti entro sessanta (60) giorni, la nave verrà posta sotto sequestro; tale sequestro verrà reso pubblico nelle pubbliche teche e, se il Capitano e il Proprietario del Vascello non dovessero rispondere all’appello invocato a riguardo entro altri sessanta (60) giorni, verrà deliberata la confisca del Vascello.
La confisca prevede il cambio di proprietà del Vascello dal Proprietario al Paratico di Governo, alla presenza di un Notaro di Governo e di un Giudice della Corte di Giustizia, e la successiva rivendita dell’imbarcazione in base alle quotazioni di mercato a coloro che ne faranno ufficiale richiesta al Paratico.
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COLONIZZAZIONI

Art. 1) - PROPOSTA DI COLONIZZAZIONE
Per poter presentare una proposta di colonizzazione al Governo che ne valuterà la coerenza il candidato dovrà fornire plausibili e durature credenziali , ovvero:
- Nulla osta da parte di almeno dieci (10) sudditi del Granducato riconosciuti quali “Cittadini Emeriti” , attestante il desiderio di condividere il progetto e la volontà di lavorare e costruire per i Nobili una Colonia abitabile.
- A seguito firmare di proprio pugno un contratto con il Notaro adibito al compito, attestante il proprio interesse a far crescere la colonia e renderla utile e funzionale alle esigenze della Nobiltà, garantendone in prima persona le richieste in esso contenute costantemente.

Art. 2) - La colonia sarà ufficialmente costituita e potrà dunque ricevere nulla osta sull`apertura dei cantieri solo previa comunicazione pubblica, nel Bollettino di Governo, di tale costituzione.

Art. 3) - In assenza del Governatore delle Isole, il Capo Colono assume funzioni legislative, impegnandosi a trasmettere quanto prima i fatti avvenuti e per i quali è stato necessario un severo intervento, alla Corte di Giustizia e al Governatore delle Isole.

Art. 4) - In assenza di un Governatore o di suo delegato sull’isola il Capo Colono può unire in matrimonio civile, previa autorizzazione del Governatore, al quale sono comunque dovute le tasse di registro.

Art. 5) - I cittadini di altri insediamenti non possono sfruttare le risorse dell’isola senza formale autorizzazione del Capo Colono . Ai trasgressori verranno applicate punizioni e sanzioni a discrezione del Capo Colonia in questione.

Art. 6) - Le licenze sulle isole e la loro regolamentazione sono equiparate a quelle per la terraferma.

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PORTI ISOLE E COLONIE

Le isole sono estensioni per mare delle terre del Granducato, proprietà dei Nobili, pertanto soggette alle leggi del Granducato.

Ogni isola deve avere un proprio Statuto interno.

Il permesso di approdo ai moli delle Colonie è garantito a tutti i natanti, salvo diversa disposizione del Capo della Colonia, che notificherà al Governatore delle Isole e alla Corte di Giustizia le motivazioni dei permessi negati.

I Capi Coloni hanno diritto di promulgare bandi di arruolamento per i coloni, così come di gestire l`appartenenza o meno ad una colonia dei cittadini, allontanandoli qualora ritenuti inadatti alla nomina di colono.

Ogni Cittadino Colono di Isola è libero di lasciare la Colonia , previa giustificazione fornita al Capo della stessa Colonia, a discrezione del quale saranno lasciati o tolti i beni ricevuti sull’isola a colui che l’abbandona.

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