In questo numero:

Editoriale

01. Racconto del Mese

02. Gesta di Lot

03. Nuovi Racconti

04. Gilde e Mestieri

05. Clan del Mese

06. La vita di ...

07. De Mundi

09. Natura Amica

10. Calendario di Lot

11. Miti e Leggende

12. A teatro

13. Concorso del Mese

14. Canto dei Bardi

15. Sapori e Colori

16. Armaguardia

18. La Clessidra Magica

19. Storie dell'Altro Mondo

20. Delle Razze e dei Clan

21. Vox Populi

22. Luoghi di Lot

 

 

 

 
Anno XVIII Mese 7° Giorno 21°
 

 

I DRAGONI

Nascita del corpo dei Dragoni il giorno 20°, mese 6° anno V

Anno V, mese 6°,giorno 20° -> anno VI, mese 12° giorno 1° diablo2
Anno VI, mese 12° giorno 2° -> anno VII, mese 11° giorno 13° Drakkan
Anno VII, mese 11° giorno 14°-> anno VIII, mese 8° giorno 2° Lebow
Anno VIII, mese 8° giorno 2° -> anno VIII, mese 9° giorno 22° Lebow, OrlandoFurioso
Anno VIII, mese 10° giorno 4° -> anno XIII, mese 2° giorno 21° Drakkan
Anno XIII, mese 2° giorno 21° -> anno XV, mese 2° giorno 27 Dwin
Anno XV, mese 2° giorno 27° -> anno XV, mese 5° giorno 6° Dwin, Shyn
Anno XV, mese 5° giorno 6° -> anno XVI, mese 6° giorno 4° Dwin
Anno XVI, mese 6° giorno 4° -> anno XVII, mese 1° giorno 12° Dwind Alioth (commissario)
Anno XVII, mese 1° giorno 12° -> anno XVII, mese 12° giorno 27° Losindil
Anno XVII, mese 12° giorno 27° -> Losindil, MG


STORIA DEI DRAGONI DI LOT

HONOR ET FIDELITAS
“Tu che spargi qui il mio sangue con me, oggi sei mio fratello…”


All`inizio dei tempi, quando oscurità e caos regnavano nel mondo degli uomini incapaci di trovare un accordo, qualcuno si rivoltò tradendo il proprio Signore, traendo da questa situazione la spinta per elevarsi egli stesso a sovrano dei popoli.

Dinanzi a questo evento il Signore degli Inferi diede alla luce un erede: un Principe. Sin da piccolo fu addestrato all’arte della guerra e una volta pronto fu inviato sulla terra scortato da un gruppo di cavalieri tra i più valorosi e forti che gli Inferi ebbero mai visto.

Ma si sa, il tempo scorre inesorabile e durante gli anni di crescita del giovane Principe, il Traditore mise insieme un esercito di esseri viscidi ed orrendi ripudiati perfino dagli inferi stessi. Barbarie e razzie furono compiute da questo esercito alle cui calcagna il Principe degli inferi stava.

Durante questo inseguimento perpetuo le tracce lasciate condussero l`esercito degli inferi verso una ridente Contea, campi lussureggianti e punteggiati di fiori li accolsero, mure integre e vite risparmiate. Fu qui, che il Principe degli Inferi fu assalito dal dubbio. Dubbi, sulla via da prendere, dubbi sulla strada intrapresa poiché quella ridente cittadina portava in se ogni traccia del traditore seppure niente distruzione.

In breve tempo le porte della città si aprirono e un esercito armato di tutto punto ne uscì mettendosi in formazione d’attacco di fronte al Principe delle Tenebre da cui la gente scappava urlando di terrore. Per un tempo immemore le due armate si osservarono, si studiarono senza che nessuno muovesse muscolo. Ad un tratto le fila si separarono e dalla città comparve un cavaliere su di un cavallo dal bianco crine.

Regale il suo portamento, splendente la sua armatura. Mentre la tensione fendeva l`aria, Il Principe delle tenebre fece comando ai suoi cavalieri di stare fermi incamminandosi in direzione dell’uomo, così come fece l`altro. Faccia a faccia, in un duello di sguardi e nel momento in cui raggiunse il suo cospetto con voce alta e forte egli si presentò:

“Sono il principe delle tenebre” disse “..e non sono qui per Voi ma per un traditore che si aggira da queste parti, lasciatemi passare e non Vi accadrà nulla sia a Voi che ai Vostri uomini”….
Il condottiero, nell’udire quelle parole pronunciate con voce decisa e fiera rispose nel medesimo modo: “Sono il Comandante della Guardie” iniziò “e se volete proseguire il Vostro cammino DOVRETE presentarvi al cospetto del mio Signore, sovrano del Regno”
“Inutili sciocchezze e perdite di tempo!” esplose il Principe, ingiuriando contro il vento e contro il comandante stesso, “ Ho un equilibrio millenario da preservare e voi vi opponete al mio incarico” Aggiunge in un tono glaciale.

I due eserciti si videro così costretti a fronteggiarsi, armi in mano e scudi alti fino a quando una voce calda e melodiosa irruppe in quel contesto di guerra:
“Placate la vostra ira, Principe, colui che cercate non è qui, entro le nostre mura ma bensì al di sotto, celato nelle sue fondamenta. Riponete le armi e ciò che bramate vi sarà svelato”
Era Urania a parlare, Gran Sacerdotessa del Regno.

Scortata dal Principe delle Tenebre e dal Comandante delle Guardie raggiunse il cospetto del Sovrano, il conte Thorm che gli diede il benvenuto nelle terre di Lot.
“ Colui che cercate porta il nome di Honorius e giunse qui pochi giorni addietro al comando di uno stuolo di creature” iniziò così il suo racconto il Conte Thorm spiegando al Principe delle Tenebre come il suo nemico fu fermato momentaneamente e della sua fuga nelle caverne sottostanti la città.
“ Troppe vite si stanno spezzando in questa guerra, le nostre difese non reggeranno oltre” e sotto la minaccia di un nemico comune il Principe ed il Conte si allearono.

Lustri passarono da quel giorno ma nessuno riuscì a fermare Honorius ed il suo esercito. La vita procedeva e la noia portò il Principe lontano da quella terra alla ricerca di altre avventure. Onori e glorie crescevano insieme alla sua abilità nell`uso delle armi allo stesso tempo però, nasceva in lui il desiderio di tornare.

Fu così che partì, mettendosi in cammino nuovamente verso Lot. Qui ritrovò Thorm ed Urania ma anche una nuova città, nuovi cavalieri ed un popolo di più razze che conduceva una vita in armonia.
Stanco nel corpo e nell`anima e consapevole che per lui non fosse più tempo di Grandi battaglie mise al servizio di coloro che Regnavano la sua Spada ed il Suo Onore.

Radunò i migliori cavalieri, coloro in grado di reggere le missioni più dure e di credere ciecamente nelle decisioni dei Nobili. Li addestrò in segreto e li chiamò Dragoni di Lot

Dragoni, così da oggi sarete nominati miei cavalieri. Perchè dai Draghi prenderete la possanza, la saggezza e l`eleganza dei movimenti in aria. Comparirete veloci come il vento li dove è richiesta la vostra presenza e sparirete in silenzio quando non ci sarà più bisogno di voi. Offrirete voi stessi ed il vostro sangue per Nostro Signore. Lo difenderete da ogni insidia. La Sua parola sarà legge e vostro compito farla rispettare.
Dette queste poche parole sulla storia di questo glorioso corpo va specificato anche che è un corpo di elite.

Dalla fonte dell`Unicorno

Corpo dei Dragoni

Onore, fedeltà, rispetto: sono tre termini che distinguono gli appartenenti al Corpo dei Dragoni di Lot, mestiere a carattere combattente di allineamento neutrale, che nel Granducato ha il fondamentale compito di salvaguardare l’incolumità dei Nobili , dei quali è la Guardia Scelta, ed il loro buon nome. I Dragoni scortano i Nobili nei loro spostamenti ponendosi come primo baluardo difensivo in caso di pericolo, pertanto ogni membro del Corpo ha un elevato senso del dovere nello svolgimento delle mansioni che da lui vengono considerate come una missione e sarà disposto a donare la propria vita per la salvezza dei suoi Protetti,che sono suoi diretti superiori e dei quali esegue gli ordini con totale abnegazione e senza mai dissentire. Sono inoltre deputati ad effettuare ronde di controllo o presidi nei luoghi in cui i Nobili fanno visita o ricevono in udienza, con particolare attenzione alla Corte, edificio simbolo della reggenza dei Nobili nel Granducato. In assenza dei Nobili, il loro compito non può dirsi esaurito. Essi, infatti, hanno il dovere di osservare e rilevare ogni comportamento che possa risultare offensivo per la loro Augusta Persona o potenzialmente pericoloso per la loro sicurezza. In sintesi i Dragoni, oltre che l’Usbergo della Nobiltà, rappresentano anche i loro occhi e le loro orecchie. Il senso dell’onore, il sentimento d’appartenenza devono essere assoluti: non si può entrare nel Corpo se non si è in grado di offrire la dedizione più piena al compito assegnato. I requisiti richiesti sono di alto profilo, i criteri di scelta molto selettivi, dal momento che solo i migliori guerrieri, dotati di maggior abilità e carisma, possono aspirare a far parte della sceltissima e non numerosa Compagnia. I Dragoni sono anche un importante anello di congiunzione del Granducato con il Mondo esterno, dove allo stesso modo, rendono onore ai Nobili, li annunciano e organizzano il cerimoniale più opportuno per tenere alta la Bandiera del Granducato.

CODEX MILITIAE

Tomo I° Parte I^ – Generalità ed Organizzazione del Tribunale Militare

Il Tribunale Militare raccoglie, nel suo organico, unità appartenenti alle forze militari schierate nel Granducato e nelle terre annesse. E’ l’organo militare che, oltre al controllo delle attività primarie dei militi, assume l’incarico di giudice militare.
E` un organo giudiziario, nel quale i militi vanno a ricoprire un incarico secondario oltre quello già in possesso.
Essi sono sottoposti al solo e inderogabile giudizio nobiliare.
L`Ordine dell`Unicorno ha il compito di monitorizzare l`attività del Tribunale Militare al fine di informare la Nobilità dell`operato.

Art. 1 - Definizione
Il Tribunale Militare è un complesso di uomini e mezzi di natura militare, atti a seguire una linea giudiziaria imparziale su eventuali comportamenti non consoni dei militi, sia contro civili che militi stessi, presenti nel Granducato e terre annesse. La sua struttura è di tipo verticale ed è di allineamento neutrale, al servizio dei Nobili.

Art. 2 - Scopo Generale
Il Tribunale Militare amministra la giustizia militare, per conto dei Nobili. Esso nasce con l’intento di perseguire tutti quei reati verso la popolazione e verso i militi, ad opera degli stessi militi, nella violazione del “Codex Militiae”.
Compito del Tribunale Militare è dunque istituire procedimenti militari, in applicazione al “Codex Militiae”, al fine di punire reati o risolvere controversie.

Art. 3 - Stile e Comportamento
I componenti del Tribunale Militare sono abilissimi militi già in servizio presso Reggimenti o Corporazioni Militari, persone di provata esperienza e di grande fedeltà al Granducato ed alle sue leggi civili e militari. Quando non impegnati nello svolgimento di processi, i membri del Tribunale Militare svolgono le attività inerenti e preparatorie della vita militare cui appartengono.

Il saluto degli appartenenti del Tribunale Militare, quando riuniti nelle loro funzioni, è “LEX MILITIAE IMPERAT”, mentre, nel vero loro esercizio, assumono il saluto di Reggimento o Corporazione.
I componenti del Tribunale Militare sono tenuti ad un comportamento pienamente consono al ruolo che rivestono, in quanto è in loro riposta la fiducia nobiliare. In attuazione della Norma sulla Tutela: Il comportamento degli appartenenti deve rispettare l’allineamento del Mestiere e della razza, ma, in nessun caso, sono giustificate le violenze su minori o la esibizione gratuita e immotivata di violenza ai danni di inermi cittadini del Granducato.

Art. 4 - Cariche e Responsabilità
Il Tribunale Militare ha una sede propria, sita entro le mura del Granducato, nel Presidio Militare. Oltre che in esso, i suoi membri possono riunirsi presso le terre annesse al Granducato, ad insindacabile ordine del Supremo Giudice Militare.
I reati di cui si occupa il Tribunale Militare si suddividono in: Leggeri Reati Militari e Gravi Reati Militari, tutti regolamentati dal “Codex Militiae”.
Esso è composta da: Supremo Giudice Militare, Consiglio Penale Militare, Giudicanti, Accusatori, Difensori, Redattori e Ravvisatori.
Essi sono presieduti e coordinati dal Supremo Giudice Militare.

Art. 5 - Meccanismi decisionali
Il potere decisionale spetta al Supremo Giudice Militare, che presiede il processo, di cui fa parte, assieme al Consiglio Penale Militare ed ai Giudicanti. Il Consiglio Penale Militare partecipa al processo e valuta l’operato dei componenti del Tribunale Militare, supportando il Supremo Giudice Militare nelle decisioni, appellabili innanzi all’Ordine dell’Unicorno.

Art. 6 - Modalità di Selezione
Per poter accedere al Tribunale Militare occorre essere militi, delegati dai propri comandi di appartenenza (che avranno responsabilità primaria in caso di scorrettezza), essere scelti in base al comportamento, che deve essere sempre esemplare, dal grado rivestito, nonchè avere una perfetta conoscenza degli usi e dei costumi del Granducato e delle sue Leggi sia civili che militari. Infine, esser dotati di brillante intelletto. L’appartenenza del Tribunale Militare è compatibile con qualsiasi altra carica di natura militare, tenendo conto anche del fattore razziale. I soldati mantengono la loro originale carriera tenuta presso i vari Reggimenti o le Corporazioni, mentre i vari passaggi all’interno del Tribunale Militare verranno presi in considerazione dal Consiglio Penale Militare e proposti al Supremo Giudice Militare che, con ordine del giorno ne fisserà l’effettivo passaggio.


Tomo I° Parte II^ - Le Figure del Tribunale Militare

Art. 7 - Supremo Giudice Militare (Governatori o Delegati Militari)
E’ il Responsabile del Tribunale Militare, di cui ne detiene il potere supremo e decisionale. E’ nominato e revocato dai Nobili ed ha il compito di dirigere e controllare l’attività della Giustizia di Disciplina Militare in tutte le sue sedi. Presiede in prima persona i processi ed è coadiuvato dal Consiglio Penale Militare.

Art. 8 - Consiglio Penale Militare (Comandanti di Reggimenti/Corporazioni)
Gruppo di militari identificati nelle figure di Alti Ufficiali. Essi vengono scelti tra le varie corporazioni militari e sono veri e propri consiglieri del Supremo Giudice Militare. Il loro compito consta nel dare al Supremo Giudice Militare, dopo la seduta comune, proposta o contributo sulla pena da attribuire al milite reo, illustrata a sua volta dai Giudicanti.

Art. 9 - I Giudicanti (Alti Ufficiali/Ufficiali)
Sono appartenenti dell’Ordine Militare, veri coordinatori del processo, identificati nella figura di Ufficiali. Hanno esperienza in materia penale militare e civile, ricevono tutti gli incartamenti e le orove dai Luguleio e dagli Accusatori, controllandone il loro operato. inoltre sono titolari del privilegio di essere sottoposti al solo ed insindacabile giudizio dei Nobili e del Consiglio Penale Militare. Regolano i processi, insieme al Consiglio Penale Militare. Provvedono a formulare gli articoli dei reati ascritti ai militari, seguono il dibattito e verificano la corretta esecuzione del processo e la documentazione da presentare successivamente al Consiglio Penale Militare.

Art. 10 - Accusatori (Sottufficiali)
Sono appartenenti dell’Ordine Militare ed hanno Esperienza, in campo Militare e civile, della materia penale e sono oltre ad essere titolari del privilegio di essere sottoposti al solo, insindacabile giudizio dei Nobili e del Supremo Giudice Militare. Esercitano l’azione inquisitoria ed effettuano indagini per conto del Tribunale Militare su qualunque denuncia Fatta da Civili o da Militari. Gli Accusatori hanno quale principale fine difendere le proprietà dei Nobili anche contro ogni ragionevole dubbio. Essi ricevono Comunicazione di inizio Procedura dal Redattore.

Art. 11 - Leguleio (Qualsiasi Grado)
Sono appartenenti dell’Ordine Militare, hanno esperienza, in campo militare e civile, della materia penale e sono titolari del privilegio di essere sottoposti al solo ed insindacabile giudizio dei Nobili e del Supremo Giudice Militare. Esercitano l’azione difensiva, effettuando indagini per conto dell’ imputato, dopo averne ricevuto delega. In caso contrario, verranno assegnati direttamente dal Redattore del Tribunale Militare.
Il Leguleio ha quale principale fine di difendere il milite, nonchè le proprietà dei Nobili, anche contro ogni ragionevole dubbio.

Art. 12 - Redattori (Sottufficiali)
E’ la figura del Tribunale Militare che riceve dai Ravvisatori il probabile o avvenuto reato da parte di un milite ed i relativi verbali di denuncia. Effettua la ricerca del reato nel “Codex Militiae”, mettendo in chiaro quali siano gli articoli previsti e, successivamente, informa Difensori ed Inquisitori per l’avvio delle pratiche di investigazione, informando, per conoscenza, anche i Giudicanti.

Art. 13 - Ravvisatori (Truppa)
I Ravvisatori ricevono denuncie e verbali dai Comandi di Reggimento - Corporazione, Corte di Giustizia e Guardie Ducali. Tali documentazioni divengono, in seguito, materiale di studio per i Redattori.

Art. 14 - Dragoni
Sono militari scelti tra i vari Reggimenti o Corporazioni Militari che possono, anche di propria iniziativa, effettuare ronde nel Granducato e terre annesse. Essi controllano il comportamento dei militi, segnalandone eventuali reati, impedendo che subiscano conseguenze ulteriori, compiendo gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliendo quant’altro possa servire per l’applicazione della legge militare, sotto la diretta competenza del Tribunale Militare, informandola tempestivamente di ogni atto compiuto, con apposito rapporto. Ogni arresto è, obbligatoriamente, sottoposto a ratifica da parte del Tribunale Militare, nella figura dei Giudicanti.

TOMO II° - I REATI E LE PENE

Tomo II° Parte I^ - Dei Reati contro la Fedeltà ed il Tribunale Militare

Art. 1 - Alto Tradimento
Il milite che passa al servizio di un’altra potenza, aiutando a prendere il potere detenuto dai Nobili, insorto in armi, portato le armi contro il Granducato e le terre annesse, ovvero di aver partecipato ad una insurrezione armata contro la Nobiltà, i Governatori, il Granducato e le terre annesse, viene punito con l’espulsione dal corpo militare con disonore, recluso per trenta giorni e marchiato con la dicitura di “traditore”.

Art. 2 - Istigazione all’Alto Tradimento, Cospirazione, Banda Armata.
Il milite, colpevole di istigazione o cospirazione, che promuove, costituisce od organizza una banda armata, viene punito con l’espulsione dal corpo con disonore e recluso per venti giorni.

Art. 3 - Offesa all’Onore ed al Prestigio dei Nobili
Il milite che offende l`onore o il prestigio dei Nobili, o di chi ne fa le veci, è punito con la reclusione militare da quindici sino a trenta giorni.

Art. 4 - Spionaggio
Il milite, che rivela notizie concernenti la preparazione o la difesa militare del Granducato e terre annesse, è punito con l’espulsione dal corpo da cui dipende e la pena detentiva di venticinque giorni.

Art. 5 - Atti Ostili del Comandante
Il Comandante, che, senza l’autorizzazione del Governo, compie atti ostili o segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono ritorsioni o le rappresaglie, subirà il degrado e la pena di quindici giorni di reclusione.

Art. 6 - Usurpazione di comando
Il milite, che, indebitamente, assume o ritiene un comando ritenuto contro l’ordine ricevuto, compromettendo l’esito di una missione, è punito con il degrado e quindici giorni di reclusione.

Art. 7 - Abbandono del Presidio
Il militare, che, essendo di presidio, abbandona il luogo che lo coinvolge, senza nessuna autorizzazione da parte di un superiore, viene punito con cinque giorni di reclusione.
In ogni caso, se dal fatto è derivato grave danno, la pena è una reclusione di dieci giorni.

Art. 8 - Violata consegna
La sentinella o vedetta, che abbandona il posto che lo vede coinvolto o viola la consegna ricevuta dal superiore, è punita con la reclusione di cinque giorni.
In ogni caso, se dal fatto è derivato grave danno, la pena è una reclusione dieci giorni.

Art. 9 - Militare di Presidio, di Sentinella o di Vedetta, che Si Addormenta
Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o di presidio, in alcuna delle circostanze indicate negli artt. 10 ed 11, si addormenta, è punito con la reclusione di dieci giorni.
Se dal fatto è derivato grave danno, la pena è della reclusione è di venti giorni.

Art. 10 - Inosservanza di Ordini Ricevuti
Il Milite, incaricato di una missione o di una spedizione od operazione, che non osserva, senza giustificato motivo, gli ordini ricevuti, è punito con la reclusione fino a venti giorni, con degrado.

Art. 11 - Codardia
Il militare, che, per paura, abbandona o fugge dal proprio servizio, ove è impegnato in quel momento, è punito con la reclusione da dieci a venti giorni, con degrado.

Art. 12 - Resistenza ai Dragoni/Guardie Ducali
Il milite, che usa violenza fisica, armata o minaccia, per opporsi ai Dragoni o alle Guardie Ducali, mentre questi adempiono ai loro doveri, è punito con la reclusione di dieci giorni

Art. 13 - Diserzione
Il milite commette il reato di diserzione quando:
1) Si allontana senza autorizzazione e rimane assente per massimo tre giorni, o non si presenta, senza giusto motivo, nei tre giorni successivi a quello prefisso;
2) Si allontana dal campo di battaglia senza autorizzazione;
3) Evade mentre sta scontando la pena detentiva militare;
4) Evade mentre è in stato di detenzione preventiva presso le Segrete o altrove, per un reato soggetto alla giurisdizione militare;
La pena prevista può essere di trenta giorni di reclusione o degrado o espulsione, a seconda delle attenuanti.


Tomo II° Parte II^ - Della Distruzione e del Danneggiamento di Opere ed Armamenti Militari

Art. 14 - Distruzione e Sabotaggio
Il militare, che, con l’intento, distrugge, sopprime, o rende, in tutto o in parte, inservibili gli oggetti di armamento di guerra, materiali o altri oggetti costituenti l’armamento militare (tende, carri o infrastrutture) è punito con la reclusione fino a dieci giorni ed eventuale degrado, in base alla situazione tattica (guerre, stati di tensione o allarmi).

Art. 15 - Uccisione di Un Cavallo
Il militare, che con l’intento o senza necessità, uccide, o rende inservibile, o comunque danneggia un cavallo in dotazione al corpo militare, è punito con la reclusione sino a cinque giorni ed eventuale degrado, se il fatto è compiuto durante guerre, stati di tensione o allarmi.

Tomo II° Parte III^ - Reati di Disciplina Militare

Art. 16 - Disobbedienza
Il milite, che, durante il servizio rifiuta, omette o ritarda di obbedire a un ordine del diretto superiore, è punito con la reclusione di cinque giorni. Se il fatto è commesso in occasione d’incendio, epidemia o altra circostanza di grave pericolo, è punito con la reclusione di giorni dieci.

Art. 17 - Rivolta
Il Milite, che, organizza, dirige o effettua una rivolta nei confronti dei Nobili, del Granducato e delle terre annesse, è punito con la reclusione di trenta giorni ed espulsione dal corpo, con dicitura di “traditore”.

Art. 18 - Intenti nel Commettere Rivolta
L’insieme di più militi, con l’intento di commettere reato di rivolta, è punito con la reclusione di cinque giorni, con eventuale degrado, in base alla situazione tattica in vigore (guerra, stato di tensione o allarme).

Art. 19 - Compromissione dei Poteri del Comandante
Più militari che impediscono al comandante di usare i propri poteri, accordandosi nel commettere un reato, compromettendo la sicurezza di un luogo, vengono puniti con la reclusione di quindici giorni, con eventuale degrado.

Art. 20 - Malcontento, Manifestazioni Sediziose e Proteste
Il militare che suscita il malcontento inerente un contesto militare, compie manifestazioni sediziose, emette grida sediziose, raccoglie sottoscrizioni per rimostranze o effettua adunanze arbitrarie, incitando altri militari, è punito con la reclusione da cinque a quindici giorni.

Art. 21 - Insubordinazione Verso Un Superiore
Il milite, che, indisciplinatamente, disubbidisce ad un ordine impartito da un superiore, dimostrando, così, insubordinazione, è punibile con dieci giorni massimi di reclusione. Se il fatto viene dimostrato con violenza, è punito con la reclusione di giorni quindici. Se la violenza usata sfocia nell’omicidio, la reclusione è di giorni trenta, con espulsione dal corpo e dicitura di “disonore”.

Art. 22 - Insubordinazione con Circostanza Attenuante
Il milite, che minaccia un ingiusto danno, o che offende il prestigio, l’onore, o la dignità, con scritti, disegni o con qualsivoglia altro mezzo, di un superiore, in sua presenza, è punito con la reclusione sino a dieci giorni.

Art. 23 - Insubordinazione con Circostanze Aggravanti
Il milite, che usa, minaccia per costringere un superiore a compiere un atto contrario ai propri doveri, ovvero per influire comunque sul superiore, o se il superiore offeso è il comandante del reparto o il militare preposto al servizio, vede aumentarsi la pena indicata nei successivi artt. 31 e 32 di cinque giorni, tranne per il caso di omicidio, la cui pena rimane invariata.

Art. 24 - Duello fra Militari in Servizio

I militi non autorizzati dal Comandante di Corporazione/Reggimento a singolar tenzone, in un complesso militare, sono puniti con la reclusione di due giorni.

Art. 25 - Duello del Milite nei Confronti di Civili

Il milite, che sfida a singolar tenzone un civile, senza essere autorizzato dal Comandante di Corporazione/Reggimento, è punito con la reclusione di quattro giorni.

Art. 26 - Falso in Duello

Il milite, sorpreso a sfidare a singolar tenzone sia militi che civili, menzionando in falso l’autorizzazione del Comandante di Corporazione/Reggimento, viene punito con la reclusione di cinque giorni, con aggiunta del reato di falso.

Art. 27 - Regolarità nel Duello

Il Milite, che, pur avuta autorizzazione a sfidare a singolar tenzone, non ne segue la regolarità (presenza di testimoni di cui: un civile, un militare ed un azzeccagarbugli), è punito con cinque giorni di reclusione.

Art. 28 - Le Spese nel Duello

Il milite, che chiede al Comandante di Corporazione/Reggimento autorizzazione a singolar tenzone, deve assumersi gli oneri per le spese inerenti all’atto richiesto. Qualora questo non avvenga, sarà punito con dieci giorni di reclusione, più le spese dovute.

Art. 29 - Autorizzazione al Duello

L’unica autorità che può concedere singolar tenzone, in una Corporazione/Reggimento Militare, è il Comandante. Nessun altro superiore è autorizzato a fregiarsi di questa caratteristica. In caso contrario, vi sarà una pena di cinque giorni di reclusione.

Tomo II° Parte IV^ - Reati Speciali Contro l’Istituzione Militare, Contro La Persona e Contro Il Patrimonio

Art. 30 - Reato di Falso
Il militare, che crea, in tutto o in parte, un falso foglio di permesso o una autorizzazione di libera uscita, ovvero altera alcuno di detti fogli, autorizzazioni o documenti vari, è punito con la reclusione fino a dieci giorni. La stessa pena si applica al militare, che fa uso di alcuno dei fogli, autorizzazioni o documenti indicati precedentemente, da altri falsificato o alterato, ovvero regolarmente rilasciato ad altro militare e non alterato.

Art. 31 - Percosse
Il milite, che percuote altro militare, è punibile con tre giorni di reclusione.

Art. 32 - Lesione personale
Il milite, che provoca ad altro militare una lesione personale, è punibile con cinque giorni di reclusione.

Art. 33 - Lesione personale grave o gravissima
Se la lesione personale, commessa dal militare a danno di altro militare, è grave o gravissima, si applica la reclusione di dieci giorni.

Art. 34 - Lesione Personale che Sfocia nell’Omicidio
Il milite, che provoca ad altro militare una lesione personale, sfociando successivamente nell’omicidio, è punibile con trenta giorni di reclusione e l’espulsione dalla Corporazione/Reggimento Militare.

Art. 35 - Omicidio
Il Milite, che uccide un altro milite, per futili motivi o per motivi, che non siano inerenti al servizio o che in servizio approfitta del suo status per commettere tale reato, è punibile con trenta giorni di reclusione e l’espulsione dalla Corporazione/Reggimento Militare.

Art. 36 - Ingiuria
Il milite, che offende verbalmente, con scritti o disegni l’onore o il decoro di un altro militare presente, è punito con la reclusione sino a dieci giorni.

Art. 37 - Diffamazione
Il militare, che, in atto pubblico, comunicando con più persone, offende la reputazione di altro militare, è punito con la reclusione militare fino cinque giorni.
Se l’offesa è recata ad un corpo militare, ovvero ad una istituzione nobiliare, le pene sono aumentate sino a dieci giorni.

Art. 38 - Minaccia
Il militare, che minaccia ad altro militare un ingiusto danno, è punito con cinque giorni di reclusione.

Art. 39 - Furto Militare
Il militare, che, in luogo militare, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola alla Corporazione/Reggimento militare o ad altro militare, che la detiene, è punibile con dieci giorni di reclusione.
In presenza di circostanze aggravanti quali:
- usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;
- se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata.
Il reato è punibile con dieci giorni di reclusione.

Art. 40 - Truffa
Il militare, che, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto, con danno ad altro militare o della Corporazione/Reggimento militare, è punito con dieci giorni di reclusione.

Art. 41 - Applicazione del Codice Triventus
Per tutti quei reati contemplati dal Codice Triventus, di cui sono macchiati i militi, le sentenze vengono decise in seduta comune con i parimenti della Corte di Giustizia e resi noti nelle bacheche pubbliche.